Che cos’è?  – Chi può accedervi? – Quali redditi contano?

Che cos’è?

Il “gratuito patrocinio” è un istituto che contribuisce a garantire il diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione anche a chi non ha redditi adeguati.  Lo Stato, in presenza di determinati presupposti, sostiene infatti le spese legali necessarie per tutelare i propri diritti sia in ambito civile che in ambito penale.

Difendersi o ricorrere al “servizio giustizia” in generale ha dei costi, talvolta elevati che non tutti possono permettersi.  Con questo strumento lo Stato si assume di fatto l’onere economico della difesa.  Ovviamente per poterne usufruire occorre che le condizioni di ammissibilità siano effettive e veritiere.  Per chi dichiara il falso sono previste, infatti, pesanti sanzioni penali oltre che la revoca del beneficio concesso.

L’art. 74 del DPR 115/2002 garantisce il patrocinio:

  • nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
  • nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

In questi casi, ai sensi dell’art. 85 c. 3 DPR 115/2002 casi le spese relative all’avvocato sono a carico dello Stato; pertanto, il difensore non riceve il compenso dal cliente – che non avrebbe le possibilità economiche per remunerarlo – ma dallo Stato. Attenzione ! Il legale non può chiedere compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio: come previsto dall’art. 29 c. 8 Codice deontologico forense ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Tra i requisiti necessari previsti dalla legge da segnalare la necessità che le ragioni fatte valere dalla parte richiedente non siano manifestamente infondate. In altre parole, non è ammesso il patrocinio gratuito se le ragioni avanzate dal richiedente siano pretestuose.

Chi può accedere al Gratuito Patrocinio?

Dal punto di vista soggettivo posso richiederlo:

–    i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),

 –   i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,

 –   gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

Invece, sono esclusi dal beneficio (art. 76 c. 4 bis DPR 115/2002) i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:

–    associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.),

–    reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.,

–    reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.),

–    associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);

 –   produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).

Attualmente è  previsto il limite di reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023), elevato (ma solo per l’ambito penale) di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002).

Non è invece previsto alcun limite reddituale per alcune fattispecie, quali:

  • la persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – come previsto dall’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002;
  • il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983) – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002;
  • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002 (comma aggiunto dall’ art. 1 c.1, legge 4/2018, non tenendo conto dell’esistenza di un comma con identica numerazione).

Quali sono i redditi rilevanti?

Lo scopo dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato è quello di consentire l’accesso alla giustizia a chi non è in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo. Pertanto, per verificare tale condizione di minorazione, deve considerarsi ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica.

Andranno quindi comunicati i redditi imponibili ai fini Irpef, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi (non dalla dichiarazione Isee) al netto degli oneri deducibili;

se l’interessato convive con altre persone, il suo reddito si cumula con quello dei familiari conviventi (rileva anche una convivenza more uxorio);

ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi esenti dall’imposta sulle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (es. pensioni di invalidità, rendite Inail ecc.);

vanno inclusi altresì gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento e gli interessi di BOT, CCT e BTP.

Si precisa, poi, che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24378/2019 del 30/09/2019 ha statuito che ai fini della verifica “delle condizioni di minorazione, non può non venire in considerazione ogni componente di reddito imponibile o meno, siccome espressivo di capacità economica“, con ciò ritenendo che gli assegni di mantenimento percepiti dalle componenti il nucleo familiare vadano a costituire reddito che deve essere indicato e considerato ai fini dell’ammissione.

Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (Cass. 24842/2015). Infatti, tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all’art. 76 DPR 115/2002 (Cass. Pen. 26302/2018).

Per il computo del reddito si sommano al reddito del richiedente anche quelli dei membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente, ossia i soggetti risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza. Tra i familiari sono compresi il convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano con l’istante in maniera stabile e continuativa.

Per maggiori informazioni non esitare a contattarmi.