Con Ordinanza Cass. sez. V n. 8289 del 24.3.2021 chiarisce, ribadendo il precedente orientamento, la piena legittimazione dei Comuni a svolgere intervento adesivo dipendente nelle controversie relative all’accertamento catastale pendenti tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente.
La Corte ha dapprima ricordato che un più risalente orientamento avesse precisato che “con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il classamento di unità immobiliari, e l’attribuzione della relativa rendita catastale – in relazione al disposto di cui al d.lgs. 546 del 1992, art. 14, che l’Ente locale non può intervenire, nemmeno adesivamente, ‹‹poichè nel processo tributario, non è ammissibile l’intervento adesivo dipendente, il quale è incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio, la cui introduzione è subordinata ad un termine di decadenza; e perchè il successivo art. 14, consentendo all’interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle parti originarie soltanto qualora l’intervento abbia luogo entro il termine assegnato per l’impugnazione, riconosce la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualità di destinatari dell’atto o parti del rapporto controverso potrebbero proporre autonoma impugnazione: escludendo quindi la possibilità di spiegare intervento a tutela di ogni altro interesse sul quale l’atto può produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio” (così, in motivazione, Cass. Sez. U., 19 gennaio 2010, n. 675; v., però, in senso contrario, – anche quanto alle questioni poste dall’intervento rispetto a controversie destinate a produrre i loro effetti sul terzo, – Cass. Sez. U., 21 luglio 2015, n. 15203 e n. 15201)”
Ha quindi ricordato come successivamente si sia andato affermando un diverso orientamento interpretativo volto a ritenere ammissibile l’intervento adesivo dipendente nelle ipotesi in cui l’atto impositivo può pregiudicare i diritti di un terzo, producendo direttamente effetti giuridici nei suoi confronti.
Una interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, deve – secondo la Corte Suprema – “indurre ad una lettura estensiva del concetto di destinatario dell’atto – fino a comprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato – nonchè del concetto di titolarità del rapporto controverso – fino a comprendere in esso anche la titolarità di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello costituito dall’atto impugnato” (Cass., 12 gennaio 2012, n. 255 cui adde Cass., 10 dicembre 2019, n. 32188).
Tra gli esempi di intervento adesivo dipendente ammissibili citati:
– quello della Regione, in controversia avente ad oggetto un’istanza di rimborso di versamenti IRAP, imposta del cui gettito la Regione è destinataria (Cass., 11 settembre 2013, n. 20803);
– nelle controversie afferenti a fattispecie connotate dalla solidarietà passiva paritetica che avvince le parti contraenti, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1 (Cass., 24 febbraio 2020, n. 4862; Cass., 13 luglio 2017, n. 17279);
– del Comune, nella controversia proposta dal privato contro un atto di classamento, e di attribuzione della rendita catastale (Cass., 9 gennaio 2014, n. 333; Cass., 3 agosto 2012, n. 14000).
La ratio viene individuata, con specifico riferimento a tributi locali quali l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2), e l’IMU (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 4; D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 4, conv. in L. n. 214 del 2011), nel fatto che, ove la base imponibile, per i fabbricati iscritti in catasto, sia costituita dalla rendita catastale rivalutata e aggiornata sulla base di previsti moltiplicatori, detto elemento della fattispecie impositiva determina un nesso di pregiudizialità, e di dipendenza, tra rapporti di natura tributaria imputabili a distinte amministrazioni, quali soggetti titolari dei poteri implicati dai rispettivi rapporti giuridici, rapporto di pregiudizialità logico-giuridica.
La decisione sulla determinazione della rendita, – quale conseguente all’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale imputabile all’esercizio dei poteri che fanno capo all’amministrazione finanziaria dello Stato, – si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione relativa alla liquidazione dell’imposta (che, questa volta, fa capo ai poteri di imposizione riferibili all’Ente locale; v., ex plurimis, Cass., 10 gennaio 2014, n. 421; Cass., 18 aprile 2007, n. 9203; Cass., 11 dicembre 2006, n. 26380; Cass., 1 giugno 2006, n. 13082; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565).
Tale rapporto di pregiudizialità viene ascritto quindi alla nozione di giudicato riflesso che, così, è idoneo a spiegare efficacia anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale: tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e la situazione giuridica facente capo al terzo estraneo al giudizio viene a configurarsi una relazione di “pregiudizialità – dipendenza in senso giuridico (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato” (Cass. Sez. U., 12 marzo 2008, n. 6523 cui adde Cass., 11 giugno 2019, n. 15599; Cass., 20 febbraio 2013, n. 4241).
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