Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dl 24 agosto 2021 n. 118 su «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» entrano in vigore immediatamente numerose novità in grado di agevolare la soluzione delle difficoltà finanziarie già segnalate da parte di numerosi settori industriali, nel momento in cui cesseranno le misure di aiuto temporaneo disposte dal temporary framework.
Il nuovo decreto, se da un lato posticipa ancora l’entrata in vigore del Codice della Crisi (ora fissata al 16 maggio 2022) per consentirne – come sostenuto dal Ministro della Giustizia Cartabia di adeguare la legge al mutato contesto economico e alle indicazioni provenienti dalla Direttiva Insolvency, e stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa, dall’altra ne introduce anticipatamente alcuni contenuti innovativi.
Vediamo quali sono.
La composizione negoziata
Subordinatamente alla emanazione del relativo decreto attuativo per il quale occorrerà attendere meno di un mese, viene introdotto con l’art. 2 lo strumento della composizione negoziata, per agevolare il risanamento di imprese che, pur in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.
La norma prevede che
- L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, puo’ chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalita’ di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8.
- L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Da segnalare come sia prevista l’attivazione di una piattaforma telematica nazionale, per l’accesso alla procedura. Presso le Camere di Commercio saranno inoltre formati gli elenchi dei professionisti abilitati a svolgere il ruolo di esperto.
Inoltre, come prevede l’art. 6,
- L’imprenditore puo’ chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalita’ di cui all’articolo 5, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio. L’istanza di applicazione delle misure protettive e’ pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore ne’ possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attivita’ d’impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
- Con l’istanza di cui al comma 1, l’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d).
- Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
- Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non puo’ essere pronunciata.
- I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne’ possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
Insieme alla domanda di cui sopra, l’imprenditore dovrà – lo stesso giorno – comunque presentare ricorso al competente Tribunale per chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
L’articolo 20 del decreto legge 118/2021 modifica il testo dell’articolo 182-septies della legge fallimentare estendendo notevolmente l’ambito di applicazione degli accordi ad efficacia estesa. Se in origine gli stessi erano utilizzabili nel caso in cui i creditori fossero stati rappresentati da intermediari finanziari, ora prevedono che – nei soli casi di prosecuzione dell’attività aziendale, in via diretta o indiretta – gli effetti dell’accordo di ristrutturazione siano, appunto, estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici come i fornitori e alle altre categorie di creditori (ad esempio gli enti pubblici).
L’imprenditore in crisi potrà fare aderire i fornitori a una determinata proposta – moratoria e/o stralcio e/o attribuzione di strumenti finanziari partecipativi – anche se non tutti sono d’accordo. Sarà sufficiente che i fornitori aderenti siano almeno pari al 75% del totale della categoria, e che sia prevista per loro una soddisfazione in misura non inferiore rispetto a quella derivante dalle alternative concretamente praticabili. I fornitori non aderenti subiranno gli effetti dell’accordo ancorché dissenzienti.
Anche i soci illimitatamente responsabili, in caso di accordo per la società, potranno godere della sua efficacia.
Convenzioni di moratoria.
Sempre l’art. 20 introduce con l’art. 182 octies un nuovo strumento.
«La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e’ efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
Accordi di ristrutturazione agevolati
Per gli accordi di ristrutturazione agevolati, viene introdotto l’art. 182 novies, che riduce della metà le percentuali di creditori necessaria per approvare l’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’art. 182 bis qualore l’imprenditore abbia rinunciato alla moratorio e non abbia chiesto il concordato e la sospensione delle procedure cautelari o esecutive
Altre
Il d.l. 118/2021 introduce infine già da subito modifiche alle norme esistenti per accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi, consentendo di effettuare modifiche sostanziali del piano e degli accordi prima dell’omologazione, ovvero anche dopo, pur con il rinnovo dell’attestazione del professionista.
Nei concordati preventivi in continuità aziendale si può ora prevedere la moratoria biennale prevista dal Codice della crisi per il pagamento dei creditori privilegiati, e altresì autorizzare il pagamento delle retribuzioni relative alla mensilità antecedente il deposito per i dipendenti la cui attività è destinata a continuare.
Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo (e la conseguente dichiarazione di fallimento) nei confronti dei debitori che hanno presentato domanda di concordato preventivo dopo il 1° gennaio 2019. Identicamente prorogata, ma al 31 dicembre 2022, la possibilità di uscire dal concordato in bianco con un piano di risanamento attestato entro la scadenza del termine per il deposito.
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