Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2023, il Decreto del ministero della Giustizia del 10 maggio 2023 che prevede l’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Nel provvedimento, viene disposto che l’importo indicato nell’articolo 76, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002) che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al gratuito patrocinio, è aggiornato ad euro 12.838,01.

Potrà, quindi, essere ammesso al patrocinio il titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a questo importo.

ATTENZIONE! – Quali sono i redditi da tenere in considerazione ?

Vanno comunicati tutti i redditi imponibili ai fini Irpef, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi (no Isee).

Se l’interessato convive con altre persone, il suo reddito si cumula con quello dei familiari conviventi (rileva anche una convivenza more uxorio).

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi esenti dall’imposta sulle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (es. pensioni di invalidità, rendite Inail ecc.).

I redditi dei familiari conviventi non rilevano ai fini del riconoscimento del beneficio se si tratta di cause aventi ad oggetto diritti della personalità ovvero intentate contro i conviventi.

Si precisa, poi, che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24378/2019 del 30/09/2019, ritenuto che ai fini della verifica “delle condizioni di minorazione, non può non venire in considerazione ogni componente di reddito imponibile o meno, siccome espressivo di capacità economica”, ha confermato che anche gli assegni di mantenimento percepiti dalle componenti il nucleo familiare (es. i figli) vadano a costituire reddito che deve essere indicato e considerato ai fini dell’ammissione.

Si segnala inoltre che l’Agenzia delle Entrate, con Interpello n. 956-2517 /2020 ha precisato quanto segue.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma 3 dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede, infine, che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».

Deve essere ricordato, a tale proposito, che con la risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la definizione di reddito imponibile contenuta nel citato articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 in merito al gratuito patrocinio.

Nel citato documento di prassi è stato innanzi tutto chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l’accesso al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, così come definito dall’articolo 3 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002

Si ricorda inoltre come la Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362).

Ulteriori pronunce giurisprudenziali hanno precisato che “si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla baseimponibile” (Cfr. Cassazione -Ordinanza n. 24378 del 2019).

Sulla base di queste considerazioni, quindi, l’Agenzia conclude che il beneficio del REDDITO DI CITTADINANZA rilevi ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, che non possa essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell’erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto.