Diritto societario, crisi di impresa e sovraindebitamento.

Lo Studio Ubertini Dell’Acqua ha maturato una consolidata esperienza  sopratutto in campo fallimentare, assistendo in particolari gli organi delle procedure concorsuali.

L’Avvocato Ubertini è iscritto all’Elenco dei Gestori della Crisi di impresa tenuto dal Ministero della Giustizia ed è attualmente Presidente dell’OCC – Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento – di Verbania.

Assistiamo i debitori che intendano avvalersi di una delle procedure di composizioni della crisi da sovraindebitamento già previste dalla legge n. 2/2012 ed ora disciplinate dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono riservate al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

–   non svolgono attività d’impresa;

–   sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;

–  sono imprenditori commerciali non soggetti alla liquidazione giudiziale;

–  sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);

–  sono imprenditori agricoli;

–  sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.

Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

Il concetto di “sovraindebitamento” quindi comprende quindi anche lo stato di crisi, definito come lo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

Quali i benefici?

Sospensione dei pagamenti delle rate e delle azioni esecutive

Stralcio posizioni debitorie con pagamento rateale

Rinegoziazione dei debiti accordata dal Giudice senza il necessario consenso creditori

Cancellazione dalle centrali rischi

Unica procedura per gestire i debiti

Esdebitamento