Diritto societario, crisi di impresa e sovraindebitamento.
Lo Studio Ubertini Dell’Acqua ha maturato una consolidata esperienza sopratutto in campo fallimentare, assistendo in particolari gli organi delle procedure concorsuali.
L’Avvocato Ubertini è iscritto all’Elenco dei Gestori della Crisi di impresa tenuto dal Ministero della Giustizia ed è attualmente Presidente dell’OCC – Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento – di Verbania.
Assistiamo i debitori che intendano avvalersi di una delle procedure di composizioni della crisi da sovraindebitamento già previste dalla legge n. 2/2012 ed ora disciplinate dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono riservate al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
– non svolgono attività d’impresa;
– sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
– sono imprenditori commerciali non soggetti alla liquidazione giudiziale;
– sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
– sono imprenditori agricoli;
– sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.
Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Il concetto di “sovraindebitamento” quindi comprende quindi anche lo stato di crisi, definito come lo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
Quali i benefici?
Sospensione dei pagamenti delle rate e delle azioni esecutive
Stralcio posizioni debitorie con pagamento rateale
Rinegoziazione dei debiti accordata dal Giudice senza il necessario consenso creditori
Cancellazione dalle centrali rischi
Unica procedura per gestire i debiti
Esdebitamento
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